Guardando un giocoliere in Piazza Nuova

 

Piccoli Imputati

Curiosando tra antiche sentenze genovesi

 

 

 

 

 

GUARDANDO UN GIOCOLIERE IN PIAZZA NUOVA

 

 

 

(Sentenza del 16 settembre 1862)

 

 

 

PROTAGONISTI

Antonio A., 19 anni, nativo di Genova e abitante al Lagaccio, lavorante ferraio

Gio’ Batta C. detto “Maineto”, 13 anni, nativo di Genova, calzolaio

Biagio Cavallero

Domenico Vassallo

 

LUOGHI

Genova, Piazza Nuova (attuale Piazza Matteotti)

Genova, Salita Santa Caterina

 

REATO

Furto con destrezza

 

DATA

17 agosto 1862

 

         I protagonisti della vicenda sono Antonio A. di 19 anni e Gio’ Batta C. di 13 anni, rispettivamente lavorante ferraio e calzolaio, i quali si sono resi responsabili di un’azione che oggi si potrebbe definire come “borseggio”; il fatto è descritto con particolare efficacia nel capo di imputazione mosso dalla Sezione Prima del Tribunale del Circondario di Genova, che aveva contestato nei loro confronti il “furto semplice di un portamonete del peritato valore di lire tre con entro un marengo, un mezzo marengo, due pezze da quaranta centesimi e sessanta centesimi commesso con destrezza sulla persona di Biagio Cavallero il 17 agosto 1862 in Genova, sottraendoglielo dalla tasca mentre erasi fermato in Piazza Nuova ad osservare un giocoliere”.

         Inoltre a Gio’ Batta C. era stato contestato il “furto semplice di un fazzoletto di seta valutato lire due, commesso lo stesso giorno e dopo che era riuscito a farsi rilasciare dal Cavallero, sottraendolo con destrezza in via Santa Caterina in Genova dalle tasche di Domenico Vassallo che ivi transitava

         Secondo il Tribunale, dalle risultanze di causa era emerso quanto segue: “può stabilirsi con pieno fondamento di ragione che il complesso delle circostanze preindicate avrebbero pienamente chiarito che gli stessi A. e C. si resero autori del furto con destrezza di un portamonete contenente oltre a lire 30, sul dosso di Biagio Cavallero mentre nel giorno 17 agosto erasi soffermato in questa Piazza Nuova ad osservare un giocoliere, e devesi del pari riconoscere accertato che l’inquisito C. poche ore dopo commesse egualmente con destrezza il furto di un fazzoletto foulard sul dosso di Domenico Vassallo mentre transitava dalla salita Santa Caterina

         Il Tribunale - valutato il fatto che entrambi gli imputati erano già stati condannati per titolo di furto e che nei confronti di Gio’ Batta C., come detto di soli anni tredici, era già stata in precedenza raggiunta la prova del suo pieno discernimento - in data 16 settembre 1862 emetteva la seguente decisione: “condanna A. Antonio nella pena di diciotto mesi di carcere, G.B. C. in quella di otto mesi di custodia, all’indennità che di ragione e spese del processo. Manda a restituire anche non ostante appello al derubato Vassallo il fazzoletto di sua proprietà costituente corpo di reato, purché prometta rappresentarlo in caso di richiesta”.

         La già rilevata efficacia della descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione, in particolare con riguardo al primo dei due furti, consente di ricostruire così bene la vicenda al punto da sembrare quasi di vedere la curiosa scenetta, con i due ragazzi che sfilano il portamonete dal malcapitato – e soprattutto distratto dai numeri del giocoliere – Biagio Cavallero.

         Teatro dell’episodio è Piazza Nuova, l’odierna Piazza Matteotti, proprio laddove aveva sede il Tribunale all’epoca: ciò probabilmente spiega il motivo per cui il luogo dei fatti viene descritto nella sentenza come “questa Piazza Nuova”.

         Curiose sono anche le circostanze del furto con destrezza avvenuto in Salita Santa Caterina ai danni del passante Domenico Vassallo, compiuto dal solo Gio’ Batta C.

         A proposito di quest’ultimo personaggio, non si può fare a meno di rilevare il suo particolare “attivismo” a soli tredici anni di età egli aveva alle spalle una già rispettabile carriera criminale, in quanto nella vicenda in oggetto era almeno alla terza condanna, come si evince dal plurale usato dal Tribunale di Genova nel fare riferimento a “precedenti sentenze di condanna”.

         La particolare “vivacità” del ragazzo è confermata da quel passaggio della sentenza che mette in evidenza il contegno usato nella perpetrazione del reato e la “sagacia delle sue risposte”: tali elementi hanno indotto il Tribunale a ritenere provato il suo pieno discernimento e quindi a condannarlo; per inciso, si osserva che il Codice Penale allora vigente prevedeva la punibilità per i soggetti di età minore degli anni quattordici solo in caso di accertamento del pieno discernimento (a differenza del codice penale attuale che esclude in modo assoluto l’imputabilità per i minori di quattordici anni).

         L’accentuata propensione al crimine di Gio’ Batta C. trova un’ulteriore dimostrazione nella concatenazione dei fatti oggetto della sentenza: come si è visto, egli non si è accontentato del furto perpetrato in Piazza Nuova insieme al complice Antonio A., ma poche ore dopo ed a pochi metri di distanza ha compiuto, questa volta in solitudine, un altro reato del tutto simile.

         Insomma, doveva trattarsi di un ragazzino davvero terribile!

         Più in generale, la vicenda dimostra che anche nella Genova di quegli anni non era garantita la sicurezza assoluta; nelle pubbliche vie occorreva agire con una certa circospezione e prestare sempre attenzione per non rimanere vittima di borseggi e furti, esattamente come avviene ai giorni nostri.

 

 

 

 

Fonte:

Archivio di Stato di Genova, Sentenze del Tribunale Penale di Genova, 1

 

 

 

Piccoli Imputati

Padre e figlio

 

 

Piccoli Imputati

Curiosando tra antiche sentenze genovesi

 

 

PADRE E FIGLIO

(Sentenza del 21 dicembre 1863)

PROTAGONISTI

Lorenzo Gotelli, di anni 42, abitante in Genova in Carignano, lavorante pavimenti alla veneziana

Gio’ Batta Gotelli, di anni 13, nato a Salette mandamento di Varese, abitante a Genova con il padre

Luigi Ponte, testimone

 

REATO

Oziosità

 

         La sentenza in oggetto, come molte altre dello stesso periodo, tratta un caso di oziosità (presunta, come si vedrà); anche in questo caso risultano imputati, sia pure a titolo diverso in ragione della diversa posizione, un padre ed un figlio, nella fattispecie Lorenzo Gotelli e Gio’ Batta Gotelli (quest’ultimo di età pari a tredici anni).

         Il primo, come recita il capo di imputazione, è stato accusato di aver contravvenuto all’atto di sottomissione passato davanti al Giudice di Polizia di questa città il 16 aprile 1863 che gli imponeva di bene educare e di invigilare nella condotta del proprio figlio Gio’ Batta non avendo invece alla prescrizione stessa ottemperato”.

         Il figlio Gio’ Batta Gotelli è stato imputato perché, sebbene sano e robusto e sprovveduto di mezzi di sussistenza avrebbe continuato a menare da detta epoca una vita oziosa senza darsi a stabile professione, arte o mestiere”.

         Le accuse non trovavano peraltro riscontro nel corso del procedimento; dalle risultanze di causa emergeva infatti che “il Lorenzo Gotelli non sarebbe contabile del reato a lui ascritto avendo fornito sufficienti elementi di fatto per ritenere che esso ha procurato di educare e di invigilare alla condotta del suo figlio Gio’ Battista con tutti i mezzi per lui possibili (…) quindi esulerebbe a suo riguardo la prova del reato stesso, motivo per cui il Pubblico Ministero avrebbe ritirato l’accusa”.

         Per quanto riguardo il figlio Gio’ Battista, era emerso “in fatto che esso sarebbe alimentato dal proprio padre, e che nella quindicina di giorni antecedenti al suo arresto avrebbe lavorato presso il testimone Luigi Ponte; che quindi mancherebbero nella fattispecie due estremi per costituire il reato di oziosità a lui ascritto. Né osta che il Ponte abbia dichiarato che il Gio’ Batta Gotelli abbia lavorato presso di lui ad intervalli antecedentemente alla quindicina predetta, perché ciò deve attribuirsi alla sua leggerezza di mente come dichiarò all’udienza il di lui padre”.

         Per tali motivi il Tribunale del Circondario di Genova – Sezione Correzionale – con sentenza resa il 21 dicembre 1863 dichiara il Lorenzo e Gio’ Batta padre e figlio Gotelli non convinti del reato loro rispettivamente ascritto e perciò li rimanda assoluti senza costo di spese. Ordina il rilascio dal carcere del Gio’ Batta Gotelli quando non vi sia trattenuto per altro reato”.

         Nonostante l’assoluzione concessa dal Tribunale, il tredicenne Gio’ Batta Gotelli ha quindi subito la detenzione in carcere: agli occhi della mentalità odierna, colpisce – forse sarebbe meglio dire: indigna- il fatto che un ragazzo di appena tredici anni sia stato detenuto per un periodo di più di tre mesi in carcere (nell’intestazione della sentenza, come detto resa il 21 dicembre 1863, si legge infatti che il ragazzo è detenuto dal 5 settembre 1863) in relazione ad un’accusa per un reato dai contorni piuttosto vaghi come quello di oziosità, accusa per di più successivamente dimostratasi infondata.

         In qualche modo e per sua fortuna, comunque, Gio’ Batta Gotelli è riuscito a dimostrare le proprie ragioni: decisive si sono rivelate in tal senso le testimonianze resa dal teste Luigi Ponte, presso il quale il ragazzo avrebbe lavorato nei quindici giorni precedenti all’arresto, e dallo stesso padre Lorenzo.

         Quest’ultimo, a giustificazione del fatto che il figlio Gio’ Batta avrebbe lavorato presso il teste Luigi Ponte (non è peraltro specificata l’attività esercitata), solo “ad intervalli”, ha sostenuto che il ragazzo sarebbe affetto da leggerezza di mente: non è chiaro se tale leggerezza sia dovuta all’immaturità magari legata all’età ancora giovane o invece a vere e proprie patologie, tali da incidere notevolmente sull’attività lavorativa.

         Resta il fatto che la buona volontà che il ragazzo è riuscito a dimostrare è stata comunque valutata positivamente dal Tribunale.

 

 

 

Fonte:

Archivio di Stato di Genova, Sentenze del Tribunale Penale di Genova, 5

 

 

 

Piccoli Imputati

Un mese "d'oro"

 

 

 

Piccoli Imputati

Curiosando tra antiche sentenze genovesi

UN MESE “D’ORO”

 

(Sentenza del 16 ottobre 1863)

 

PROTAGONISTI

Salvatore V., di anni 14, abitante “in Genova dalla Marina di incontro ai Truogoli”, lavorante orefice

Michele Canevari, orefice

 

LUOGO

Genova

 

REATO

Furto qualificato

 

 

DATA

luglio 1863

 

 

         I fatti di cui tratta la sentenza sono avvenuti nel luglio 1863 presso il laboratorio di oreficeria di Michele Canevari, ove operava anche il quattordicenne Salvatore V., in qualità di garzone lavorante e salariato (come specifica la stessa sentenza); proprio quest’ultimo, suo malgrado, è il protagonista principale della vicenda.

         Il giovane è stato infatti imputato di furto continuato qualificato per la persona di tanto oro, pel valore di lire duecento, commesso in Genova a danno e nel laboratorio di Michele Canevari, presso cui si trovava in qualità di garzone e nel quale laboratorio era egli liberamente ammesso in detta qualità. Art. 607 n.4 del Codice Penale.”

In relazione a tale imputazione, egli risultava detenuto dal 27 luglio 1863.

         Il Tribunale del Circondario di Genova – Sezione Correzionale delle Ferie - valutava le risultanze di causa e riteneva fondata l’accusa, esprimendosi in questi termini: Dalle risultanze dell’orale discussione si ebbe la prova che il V. Salvatore di Emanuele si rese contabile del furto continuato di tanto oro lavorato nel laboratorio di Michele Canevari, e a danno dello stesso, del peritato valore di lire duecento nel periodo di circa giorni quindici anteriori al 25 luglio p.p., nel quale laboratorio si trovava il V. liberamente ammesso nella sua qualità di garzone lavorante e salariato (…) siffatta prova emerse non tanto dal detto dei testi intesi, quanto dalla stessa confessione dell’imputato”.

         Il Tribunale valutava l’età dell’imputato, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, e perveniva, con sentenza resa in data 16 ottobre 1863, alle seguenti conclusioni: “dichiara convinto il V. dal valore del reato teorizzato nel requisitorio del Pubblico Ministero. E letti gli art. 607 n. 4,683 e 56 del Codice Penale condanna il Salvatore V. alla pena di sei mesi di carcere, da computarsi dal giorno del di lui arresto, all’indennità che di ragione, ed alle spese. Mandando restituirsi al Michele Canevari le pallottole d’oro di cui in processo”.

         Egli è stato quindi accusato non di furto generico, ma di furto “qualificato per la persona”, vale a dire di un furto “commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno o impiegato qualunque, nella casa, bottega, officina, ed in altro luogo in cui è ammesso liberamente o in ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego” (art. 607 n. 4 del Codice Penale allora vigente).

         Il fatto commesso da Salvatore V. costituisce un esempio paradigmatico di tale fattispecie di reato: egli ha approfittato della possibilità di accedere liberamente al laboratorio di oreficeria di Michele Canevari, in virtù della sua posizione di garzone lavorante, per impossessarsi del materiale ivi presente; materiale, peraltro, che doveva essere di notevole valore, sia per qualità che per quantità (in sentenza si parla di tanto oro lavorato).

         La sentenza appare caratterizzata da una certa durezza, peraltro pienamente giustificata considerata la gravità del fatto commesso da Salvatore V., il quale ha abusato della sua posizione per rubare a chi gli stava insegnando un lavoro.

         Anche oggi un fatto analogo, qualora accertato, verrebbe senz’altro punito duramente: si potrebbe trattare di un furto aggravato, in quanto l’art. 61 n.11 del Codice Penale attualmente vigente prevede infatti un aumento di pena se il reo ha commesso il fatto “con abuso di autorità, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, dicoabitazione, o di ospitalità”.

         Oltre all’aspetto strettamente penale, una condanna per un fatto del genere potrebbe avere disastrose conseguenze sulla carriera lavorativa, ieri come oggi; nella sentenza in oggetto, peraltro, non si fa riferimento a questo aspetto, anche se è facile immaginare che il Canevari, una volta accortosi degli ammanchi, abbia allontanato dalla propria bottega il garzone infedele.

 

 

 

Fonte:

Archivio di Stato di Genova, Sentenze del Tribunale Penale di Genova, 5

 

 

Piccoli Imputati

Un furto con piccoli testimoni

 

 

Piccoli Imputati 

Curiosando tra antiche sentenze genovesi

 

 

UN FURTO CON PICCOLI TESTIMONI

 

(Sentenza del 25 settembre 1863)

 

 

 

PROTAGONISTI

Giuseppe T., di anni 13, nato e dimorante a Genova, detto per soprannome “Dispetto”, garzone muratore, abitante nella Montagnola dei Servi

Bernardo Casale di anni 8, testimone

Antonio Casale di anni 7, testimone

Gerolamo Gambaro, proprietario

 

LUOGO

Vicinanze di Salita San Leonardo

 

 

REATO

Furto

 

DATA

17 giugno 1863

 

 

         La sentenza in oggetto tratta di un episodio avvenuto nel giugno 1863 a Genova, presso Salita San Leonardo; il protagonista della vicenda è il tredicenne Guseppe T., soprannominato “Dispetto” (il che è già tutto un programma).

         Dunque, come recita il capo di imputazione nei suoi confronti, il giovane è stato accusato di furto qualificato per il mezzo, articolo 610 del codice penale, per avere la sera del 17 giugno 1863 rubato a pregiudizio di Gerolamo Gambaro, una mappa di ferro, un catenaccio, ed un lucchetto del valore di Lire 15 circa, strappandoli violentemente da un rastello provvisorio, destinato a chiudere un’area fabbricabile in vicinanza della Salita San Leonardo in Genova, di proprietà dello stesso Gambaro”.

         Dalle risultanze di causa emergeva che nella sera del 17 giugno il T. Giuseppe a pregiudizio di Girolamo Gambaro, in compagnia di altri ragazzi, manprese con violenza un catenaccio ed un lucchetto del valore peritato di lire 15 con i quali ferramenti tenevasi chiuso un cancello destinato a chiudere un’area fabbricabile posta nella salita di San Leonardo, ed infatti i due testimoni i fratelli Casale Bernardo ed Antonio tuttochè uno dell’età di otto e l’altro di sette anni nell’attuale imputato riconobbero all’udienza uno dei due ragazzi, i quali in quella sera con una spranga fecero tale violenza al detto catenaccio per cui tutto quell’operato di chiusura venne svelto dal detto cancello, e quindi dai detti ragazzi asportato. Siffatta ricognizione venne fatta dai detti ragazzi con molta sicurezza, tale che meritò le minacce del T. nel loro passaggio alla di lui presenza prima dell’udienza, per quanto il T. abbia siffatta circostanza negato nel modo medesimo che negò il fatto e la conferenza dei fratelli Casale nei quali la coscienza della cattiva azione da loro presenziata dal T. fu tale che nella loro tenera età avevano dissipato di segnalare il T. alle autorità di Sicurezza, e non avendo ciò potuto fare, si limitarono di renderne informato il proprietario stato derubato e danneggiato. Attesochè il discernimento del T. risulterebbe abbondantemente provato dalle risposte da lui date all’udienza, dalle di lui precedenti condanne. Attesochè nella fattispecie il furto al T. non potrebbe considerarsi qualificato, perché la rottura dei detti ferramenti non puossi considerare come mezzo di commettere altri furti, ma l’asportazione dei detti ferri costituì il fine e lo scopo della rottura medesima, né venne formato furto commettesse al di là dell’aperto cancello, chè anzi era fatto, i ragazzi, fra i quali il T., si porgono in fuga.

         Attesochè il T. sarebbe recidivo, parrebbe però minore degli anni quattordici

         Per tali motivi il Tribunale del Circondario di Genova, in data 25 settembre 1863, dichiara convinto il T. Giuseppe di furto semplice commesso con discernimento, in stato di recidività, e nella minorile età di anni quattordici. Letti gli artt. 622, 89 n. 4 e 123 del Codice Penale condanna detto Giuseppe T.a alla pena di mesi due di custodia, all’indennità che di ragione, ed alle spese”.

         Dai dati contenuti nella sentenza si può desumere che il T. doveva essere un “soggettino” da prendere con le dovute cautele; la presenza di precedenti penali nonostante la giovane età (addirittura nella sentenza si parla di precedenti condanne”: il plurale fa intendere che i reati da lui commessi in passato fossero più di uno), l’inquietante soprannome “Dispetto” attribuitogli (già precedentemente rilevato), la sequenza dei fatti avvenuti il 17 giugno 1863 a lui ascrivibili ed accertati nella sentenza, costituiscono elementi quanto mai indicativi a proposito della sua indole, che sembra decisamente orientata al crimine ed alla delittuosità.

         Secondo quanto risulta dalla sentenza, peraltro, il T. si è “accontentato” – per così dire - di rubare il materiale che serviva a tenere chiuso il cancello (composto, come si è visto, da lucchetti, mappa da ferro, catenaccio), chiamato riassuntivamente ed efficacemente dal Tribunale ferramenti; egli non ha invece portato la sua azione delittuosa alle estreme conseguenze, astenendosi dall’entrare nell’area delimitata appunto da quel cancello danneggiato ed evitando così ulteriori imputazioni con conseguente aggravamento della propria posizione.

         Dalla sentenza non risulta evidente il motivo per il quale il T. si è limitato ad “asportare i ferri” (per usare il linguaggio usato dal Tribunale nella sentenza); forse il bottino poteva già considerarsi soddisfacente, trattandosi di cose indubbiamente utili già di per sé.

         Esclusa l’ipotesi di un improvviso sussulto di onestà, viste le caratteristiche del reo già evidenziate in precedenza, l’accenno alla fuga contenuto alla fine della parte narrativa potrebbe far pensare ad una precipitosa ritirata dovuta a qualcosa o a qualcuno, magari allo stesso proprietario dell’area fabbricabile; tale ipotesi, peraltro, non trova nessun appiglio nella sentenza ed anzi appare espressamente smentita dal Tribunale, secondo cui l’asportazione dei detti ferri costituì il fine e lo scopo della rottura medesima”.

         Proprio questo fatto ha indotto il Tribunale a qualificare il fatto come furto semplice, e non come furto per commettere altri reati o altrimenti qualificato.

         Come si evince dalla sentenza il T. non ha agito da solo, ma era in compagnia di altri ragazzi, probabilmente non identificati (o di un altro ragazzo: sul punto la sentenza sembra contraddittoria, in quanto in un passo della sentenza si fa riferimento alla compagnia di altri ragazzi, in un altro a due ragazzi solamente, uno dei quali era lo stesso T.).

         Infine, non si può fare a meno di osservare un importante aspetto della sentenza: le testimonianze che, forse in modo decisivo, hanno permesso al Tribunale di ritenere provata la fondatezza dell’accusa a carico del T. provengono dai fratelli Bernardo ed Antonio Casale, rispettivamente di appena otto e sette anni di età; stupisce, almeno alla luce della sensibilità odierna, che il Tribunale abbia ritenuto decisamente attendibili le dichiarazioni da loro rilasciate, senza porsi alcun dubbio in considerazione della loro tenera età.

         Anche l’art. 196 del codice di procedura penale vigente dispone che “ogni persona ha la capacità di testimoniare”, quindi anche un minorenne; tuttavia, come ha affermato la giurisprudenza, “nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti a un processo di auto o etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità”. (Cass. pen, sez. III, 7 novembre 2006, n. 5002).

         Sembra quindi sussistere una piccola ombra sulla sentenza, ferme restando le considerazioni effettuate in precedenza a proposito delle caratteristiche di Giuseppe T.: il giovane tutto doveva essere, tranne un “santerellino” e un “bravo ragazzo”.

 

 

 

 

 

Fonte:

Archivio di Stato di Genova, Sentenze del Tribunale Penale di Genova, 4

 

Piccoli Imputati

Fazzoletti in Piazza San Lorenzo

 

 

Piccoli Imputati

Curiosando tra antiche sentenze genovesi

 

FAZZOLETTI IN PIAZZA SAN LORENZO

 

(Sentenza del 16 luglio 1863)

 

PROTAGONISTI

 

Luigi P. di anni 11, nato e dimorante a Genova vico Del Duca, lavorante materassaio

Angelo P., di anni 14, dimorante a Genova negli Orti di Sant’Andrea, presso certa Maria affitta letti, facchino

Domenico C., di anni 14, dimorante a Genova, fabbro ferraio

Giulia Sciarra, venditrice ambulante

 

 

LUOGO

Piazza San Lorenzo Genova

 

REATO

Furto

 

DATA

22 aprile 1863

 

 

         La sentenza in oggetto si riferisce ad un fatto avvenuto a Genova in Piazza San Lorenzo nel pomeriggio-sera del 22 aprile 1863.

         Protagonisti dell’episodio sono da una parte l’undicenne Luigi P. ed i quattordicenni Angelo P. e Domenico C. (il primo lavorante materassaio, il secondo facchino, il terzo fabbro ferraio), e dall’altra la Signora Giulia Sciarra, titolare di un banchetto di mercanzia in Piazza San Lorenzo.

         Per comprendere la portata del fatto si ritiene opportuno riportare il capo di imputazione nei confronti dei tre giovani; essi sono stati imputati di “furto semplice di trenta fazzoletti di seta del complessivo valore di lire cinquanta, commesso nel pomeriggio del 22 aprile 1863 in Genova a pregiudizio di Giulia Sciarra collo averglieli destramente sottratti, mentre intenta a vendere alcune mercerie aveva sospeso di levare il banco che tiene nell’angolo di Piazza San Lorenzo”.

         La Sezione Correzionale del Tribunale di Genova riteneva provata l’imputazione a carico del P. specialmente tostoche egli sarebbe stato visto manprendere ed asportare la scatola contenente i fazzoletti non ostante la negativa da lui data d’essersi trovato in detta sera sulla Piazza San Lorenzo; che dovrebbesi pure tenere per provata tale reità a carico delli P. e C., sia perché essi sarebbero convinti di mendacio avendo negato di conoscere il P., e di non essersi trovati nella sera suindicata nella Piazza di San Lorenzo, quando invece sarebbero stati visti nella sera del furto unitamente al suddetto aggirarsi intorno al banchetto della Piazza a farsi collo stesso dei segni; sarebbe pure risultato come siano detti tre individui soliti ad essere sempre insieme e siano stati veduti non solo nella sera del commesso furto ma eziandio nelle sere precedenti aggirarsi intorno ai banchetti sulla mentovata piazza”.

         Il Tribunale considerava inoltre che “P. Angelo e C. Domenico sarebbero già stati condannati a pene correzionali, che il C. ed il P. sarebbero minori degli anni 14 ma avrebbero agito con discernimento, che l’Angelo P. sarebbe maggiore degli anni 14 e minore dei diciotto”.

Su tali presupposti così statuiva il Tribunale di Genova in data 10 luglio 1863: Dichiara P. Angelo, P. Luigi e C. Domenico convinti del reato loro ascritto commesso dal Poggi in età minore degli anni 18 e maggiore dei 14 e da entrambi in istato di recidiva e dal Parodi in età minore dei 14 anni agendo con discernimento. E letti gli artt. 622, 89, 90 e 123 del Codice Penale condanna Angelo P. alla pena di un anno di carcere, C. Domenico a sei mesi di custodia, e P. Luigi a tre mesi d’egual pena, indennità e spese. Dichiara confiscato il denaro sequestrato.

         Dagli elementi contenuti nella sentenza, si desume che i tre giovani autori del reato dovevano essere molto “vivaci” (per usare chiaramente un eufemismo); malgrado la loro giovane età, ben due di essi – Angelo P. e Domenico C. - avevano già precedenti penali, tanto che entrambi sono stati giudicati in istato di recidiva e che uno in particolare (Domenico C.) risultava già detenuto per altro reato.

         Anche Luigi P. – il più giovane della compagnia, motivo per il quale egli subiva una condanna più lieve - doveva “promettere bene” quanto a carriera criminale.

         In effetti, il fatto delittuoso appare qualcosa di più di una semplice “ragazzata” improvvisata: la sentenza specifica infatti che i tre erano già stati visti sul posto nelle sere precedenti alla commissione dei delitti; evidentemente, essi stavano già studiando il colpo nei dettagli, alla stregua dei più consumati delinquenti.

         La particolare “scaltrezza” (ancora una volta si usa un evidente eufemismo) degli imputati emerge anche dalla condotta da loro tenuta nel processo: tutti quanti infatti avevano negato di essere presenti la sera del delitto in Piazza San Lorenzo; Domenico C. e Angelo P. avevano inoltre negato di conoscere Luigi P., vera “mente” del gruppetto. Proprio in ragione di ciò il Tribunale aveva contestato nei loro confronti anche il “mendacio”.

         La sentenza è inoltre interessante perché traccia un suggestivo quadretto della Piazza San Lorenzo di allora, nella quale –più precisamente: all’angolo di essa - la Signora Giulia Sciarra teneva e gestiva un banchetto di “mercerie”: oltre ai fazzoletti di seta oggetto del furto, si può ritenere che essa vendesse tessuti ed altro materiale simile a quello che oggi potremmo trovare nei negozi denominati, appunto, mercerie.

         Si può supporre che nella piazza San Lorenzo esistessero anche altri simili banchetti.

 

 

 

Fonte:

Archivio di Stato di Genova, Sentenze del Tribunale Penale di Genova, 4

 

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